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  • E' la linea ''ideale'' dove terraferma e mare si incontrano. Può essere naturale, artificiale (in presenza cioè di manufatti sia di difesa che di servizio) o fittizia (in corrispondenza di foci di corsi d'acqua, di adiacenza con particolari specchi d'acqua quali lagune o laghi costieri) ed è generalmente caratterizzata da un nome. Vedi: Esempio di porzione di costa marina Nel caso di costa artificiale dovranno essere definiti manufatti di tipo areale o lineare adiacenti alla linea di costa. La linea di costa può delimitare parzialmente anche aree di giurisdizione dell'Autorità portuale (Ambito amministrativo) e/o aree portuali (Area di Pertinenza) corrispondenti ad installazioni di servizi od attività commerciali di pubblico interesse. E' generalmente determinata per via fotogrammetrica ed è riferita al l.m.m.; si tratta pertanto di una linea convenzionale.

  • Nodo qualificato di connessione tra due elementi di viabilità mista secondaria.

  • Si rappresenta l'asse dell'area di circolazione ciclabile. L'insieme degli elementi costituisce la rete delle piste ciclabili, a sua volta connessa con la rete veicolare attraverso le giunzioni ciclabili. Ogni tracciato lineare, che deve appartenere all'area di circolazione ciclabile (in funzione dell'accuratezza del rilievo), è delimitato da due giunzioni di pista ciclabile, corrispondenti ad intersezioni a raso con altri elementi di pista ciclabile.

  • Zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448. Il dato è indicativo e ha valore ricognitivo e consultivo e in nessun caso da utilizzarsi per fini legali. Si rimanda ai seguenti articoli e Allegati della L.R. n. 20 del 05.12.2024: Allegato A lettera y) punto 8 per gli impianti fotovoltaici e termodinamici; Allegato B lettera v) punto 8 per gli impianti agrivoltaici; Allegato C lettera y) punto 8 per gli impianti eolici; Allegato D lettera x) punto 8 per gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi depurazione e biogas; Allegato E lettera y) punto 8 per gli impianti geotermici.

  • Aree montuose per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare. Il dato è indicativo e ha valore ricognitivo e consultivo e in nessun caso da utilizzarsi per fini legali. Si rimanda ai seguenti articoli e Allegati della L.R. n. 20 del 05.12.2024: Allegato A lettera y) punto 4 per gli impianti fotovoltaici e termodinamici; Allegato B lettera v) punto 4 per gli impianti agrivoltaici; Allegato C lettera y) punto 4 per gli impianti eolici; Allegato D lettera x) punto 4 per gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi depurazione e biogas; Allegato E lettera y) punto 4 per gli impianti geotermici.

  • Sono definiti in questa classe i muri e le divisioni acquisite a misura con il loro spessore perché caratterizzate da considerevoli dimensioni. Appartengono a questa classe le antiche mura cittadine, i bastioni, le mura di cinta di fortezze ecc. Vedi: Le mura bastionate Peraltro se i muri hanno funzione primaria di sostegno e regimazione, come accade per i muri di sostegno, i muri d'ala ecc.saranno definiti come opere di difesa.

  • Sono definiti in questa classe tutte quelle aree in genere di pertinenza di una data unità insediativa, accessorie all'edificato, e che definiscono o spazi interni a questi (cavedi, chiostri ecc.) o spazi aperti diversamente attrezzati a seconda degli usi. Vi appartengono ad esempio i cortili o le resedi, ma anche, in particolare nelle case sparse rurali, le aie. Possono costituire aree a complemento dell'edificato nelle unità insediative. In tali aree inoltre possono insistere manufatti od attrezzature specifiche per lo svolgimento di particolari attività (sportive, produttive, residenziali in genere, ecc.).

  • Le Aree adibite a bosco e pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Il dato è indicativo e ha valore ricognitivo e consultivo e in nessun caso da utilizzarsi per fini legali.

  • Rappresenta la superficie di massima estensione dell'edificio o dell'edificio minore, comprensiva perciò di aggetti, sottopassaggi e porticati oltre che dell'effettivo ingombro al suolo NOTE: è ottenuta dalla composizione della proiezione planare di tutte le unità volumetriche che descrivono le varie parti del corpo edificato; tali proiezioni possono presentare situazioni di sovrapposizione

  • Fasce di rispetto comprese tra i 3 e i 7 Km dei Beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il dato è indicativo e ha valore ricognitivo e consultivo e in nessun caso da utilizzarsi per fini legali. Si rimanda ai seguenti articoli e Allegati della L.R. n. 20 del 05.12.2024: Allegato A lettera w) per gli impianti fotovoltaici e termodinamici; Allegato B lettera t) e Allegato G art. 2 per gli impianti agrivoltaici; Allegato C lettera w) per gli impianti eolici; Allegato D lettera v) per gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi depurazione e biogas; Allegato E lettera w) per gli impianti geotermici.